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Sentenza Corte di cassazione 8205/2004
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ANNULLAMENTO
DEL MATRIMONIO - Infedeltà
Prematrimoniale ::
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SENTENZA
n. 8205/2004
"In Materia di Annullamento del Matrimonio"
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE -
SENTENZA n. 8205/2004
Svolgimento del processo
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ( Sent.
8205/2004 )
ha stabilito che il matrimonio non possa essere annullato
a causa dell'infedeltà antecedente alle nozze da parte
di uno
dei due coniugi.
Di conseguenza non ci si può sottrarre agli obblighi previsti
dal nostro codice e dal Diritto Civile in caso di Divorzio e
stabiliti dal giudice Ordinario.
Contrariamente a quanto previsto dal Diritto Canonico, nel diritto
civile l'infedeltà anteriore al matrimonio non rientra tra le
cause di
nullità del matrimonio civile concordatario.
La Corte, dunque, confermando la decisione dei Giudici dell'Appello
che, in sede di delibazione, non avevano riconosciuto la sentenza
ecclesiastica di annullamento del matrimonio per violazione dell'obbligo
di fedeltà, ha precisato che l'annullamento per riserva mentale,
ammesso dal diritto canonico contrasta con i principi del
nostro ordinamento.
Il caso riguardava un marito infedele che aveva tradito in più
di una circostanza la moglie.
Per queste motivazioni il Tribunale della Sacra Rota aveva sancito
la nullità del matrimonio su richiesta dello stesso marito.
Nel corso del giudizio di delibazione, cioè di recepimento della
sentenza ecclesiastica da parte dell'ordinamento civile, era però
emerso che l'infedeltà non può costituire causa di nullità del
matrimonio civile concordatario, in quanto l'annullamento per
riserva mentale, ammesso dal diritto canonico, contrasta con
i principi del nostro ordinamento.
La Suprema Corte ha ora confermato tale orientamento, e,
di conseguenza, il marito infedele non potrà sottrarsi agli obblighi
previsti dal diritto civile in caso di divorzio e statuiti dal
giudice
ordinario
Articolo Redatto .
AUTORE ; Avv. Luigi Maggesi
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