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Studio
Legale e Consulenza
per le Città Italiane di ;
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e
per tutto il territorio Nazionale
La
sede legale Centrale Amministrativa / Gestionale
dello
studio svolge la propria attività presso il Foro di Roma
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Lo
Studio Legale Maggesi Opera nei settori vari del Diritto Civile
prestando
particolare attenzione a Diverse Materie riassunte nel sito :
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DIRITTO
E CONSULENZA DELLE NUOVE
TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI INTERNET :
Lo Studio Legale Maggesi si è
specializzato, visto il crescere delle problematiche
relative
alla diffusione ed all'utilizzo di nuove tecnologie, nel fornire
supporto ai propri clienti sia di natura giuridica sia attraverso
partner qualificati di natura tecnologica
Resp. Diritto Internet
Avv. Luigi Maggesi
Dott. Fabio Maggesi
Prof. Stafano Razzicchia
Dott. Giuseppe Santilli
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DIRITTO
E CONSULENZA DELLE NUOVE TECNOLOGIE
INFORMATICHE E DI INTERNET
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ATTIVITA'
GIURIDICA :
- Diritto
& internet
- Tutela
Immagini in rete
- Diritto
SKILL GAME, GIOCHI ONLINE, PENNY AUCTION
- Tutela
Privacy Siti web
-
Diritto
e - commerce
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CONSULENZA
TECNOLOGICA :
- Siti
e Portali Web
-
Soluzioni
informatiche personalizzate
- Sistema
gestione documentale
- Sicurezza
fisica e logica per dati sensibili
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_______________________________________________________________________________
Articolo finalizzato ad istruire gli utenti ;
A
cura dei legali dello studio legale Maggesi :
NOME DEL DOMINIO E TUTELA DEL
MARCHIO E TUTELA DI IMMAGINE ONLINE
E' nostra intenzione rendere edotti gli utenti
delle problematiche riguardanti il diritto
in Internet, materia da noi trattata al fine di salvaguardare diritti
di immagine o tutelare
i propri marchi da abusi all'interno della rete.
Il
nome di un Dominio in Internet ,
detto anche
domain name od host
name ) è l'indirizzo di un sito in
formato alfabetico ( esempio www.studiomaggesi.it ).
I problemi di interesse giuridico sorgono nella registrazione di
un nome di dominio coincidente con un
marchio, già registrato, ancor di più se notorio o
celebre .
**
Per
la tutela del Marchio Clicca Qui
Sinora
il principio base della registrazione di un host name è consistito
nella tempestività della
registrazione, risultando di proprietà di chi per primo lo ha registrato
(first come, first served).
Possono costituire marchi di impresa i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente ,
in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni,
le lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità
cromatiche , purché siano atti a
distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre
imprese Logicamente ne consegue
che la tutela giuridica dello stesso marchio debba limitarsi alle
sole categorie merceologiche per cui
il titolare ha richiesto la registrazione e per le quali, tra l'altro,
si propone un uso effettivo del marchio
stesso. Il riferimento alla confondibilità è stato però correttamente
ricostruito in dottrina con precipuo
riferimento alle caratteristiche essenziali della rete Internet.
Difatti, il navigatore che già conosce un
segno distintivo ( es. cocacola ) e lo digita nella barra
degli indirizzi del browser, " è normalmente
consapevole dei limiti territoriali e merceologici della protezione
di quel segno e quindi della possibilità
che anche altri soggetti si avvalgano sulla rete del medesimo segno
in relazione ad attività o a territori
diversi ". Il navigatore, in pratica, cade in errore qualora
rilevasse (o dovesse rilevare) che il contenuto
del sito stesso (e in primo luogo della home page) possa indurre
a ritenere di trovarsi effettivamente nel
sito del titolare del segno considerato. E' fondamentale , dunque,
parlando dei marchi così detti notori,
che si ravvisi un chiaro pericolo di confusione, in merito alle
affinità dei prodotti, dei servizi o dei segni
distintivi ovvero delle classi merceologiche nel sito internet caricato
nella pagina del browser.
Il riconoscimento di tale forma di tutela richiede però lo svolgimento
di un giudizio di accertamento
sulla notorietà e celebrità del marchio, che viene necessariamente
rimesso alla discrezionalità
dell’interprete. Ne consegue, pertanto, che un marchio ritenuto
celebre da un Tribunale, al punto da
inibirne l’uso come «nome a dominio» utilizzato da soggetti che
su tale denominazione non possono
vantare alcun diritto, possa essere ritenuto, da altro Tribunale,
non dotato di quella particolare forza
evocativa che i segni notori posseggono, con l’effetto di considerare
legittima la sua utilizzazione come
domain name da parte di terzi. *
* *
Rilevante è anche la
tutela del Nick name (
in inglese Soprannome ), segno distintivo di un navigatore,
ma solo qualora sia corrispondente al proprio nome e cognome o qualora
sia uno pseudonimo con la
disciplina codicistica sulla tutela del Nome.
Disciplina altresì importante riguardante la
tutela in internet delle immagini e della musica è
stata introdotta dalla Legge del
9 Gennaio 2008,
numero 2. Dopo il comma
1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete
internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche
a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico
e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo
di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il
Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sono definiti i
limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
In Internet inoltre sempre più diffusa
sta diventando l'abitudine di usufruire delle Immagini o dei nomi
propri di personaggi noti, famosi, conosciuti ( vd. modelle, attrici
etc... ) da inserire indebitamente nella
home page, o nelle pagine interne al sito, o da inserire nelle keywords
o nella description della pagina,
al fine di posizionarsi all'interno dei motori di ricerca per essere
scovati maggiormente. Ovviamente,
il navigatore ignaro, con estremo stupore potrebbe ritrovarsi all'interno
di siti o blog che trattino materie
completamente diverse da quello ricercato, o addirittura di siti
internet di natura sessuale.
Il Diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti
della persona, visti come Diritti assoluti e riceventi
una tutela giuridica ai sensi dell’art. 2043
C.C. -
Questa norma prevede una esposizione al risarcimento del danno a
carico del soggetto che con un fatto
doloso o colposo rechi ad altri un danno ingiusto.
Il diritto all’immagine è disciplinato dall’art. 10 c.c. il quale
dispone: qualora l’immagine della persona o
dei genitori,del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata
fuori dei casi in cui l’esposizione o la
pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al
decoro o alla reputazione della persona
stessa o dei suoi congiunti, l’Autorità Giudiziaria, su richiesta
dell’interessato, può disporre che cessi
l’abuso salvo il risarcimento del danno. Si ravvisa, dalla lettera
della norma che la pubblicazione
dell'immagine sia possibile dunque in 2 ipotesi;
Quando il soggetto abbia concesso il "consenso" per la
pubblicazione dell'immagine medesima e
quando alla regola del "consenso" ci sia una eccezione
motivata da esigenze superiori rispetto al diritto
della tutela d'immagine. Per tornare al punto di partenza è
opportuno precisare però che la divulgazione
di immagini raffiguranti personaggi pubblici, mostrano aspetti problematici
soprattutto con riguardo alla
tutela della "privacy", quando si trascende in raffigurazioni che
poco o nulla hanno a che vedere con
la dimensione pubblica del personaggio celebre e che guardano ad
aspetti privati e intimi del soggetto
ritratto ( es. pubblicazione del viso di un'attrice in un sito di
natura sessuale, o l'utilizzo improprio del
suo nome tra le parole chiavi all'interno dei codici html ).
In questi casi nuovamente risulta rilevante il rispetto del decoro
e della reputazione del personaggio
stesso ritrovando tale aspetto riconoscimento nell'art. 41 della
Costituzione della Repubblica,
attenendosi alla dignità della persona. Le forme di tutela
giurisdizionale previste dall’ordinamento
giuridico ai diritti sono:
LA TUTELA PREVENTIVA, LE RESTITUZIONI E
IL RISARCIMENTO DEI DANNI. |
Le
presenti materie:
Tutela del Marchio in Internet,
Tutela
del Diritto di Immagine in Internet,
Tutela del Nick Name e
Tutela
di host name , Skill
Game , Penny
Auction,
Consulenza
Esercizio Attività E - Commerce
, Diritto
E.Commerce
Sono materie trattate dallo studio legale Maggesi

Approfondimenti :
Le
Norme di Riferimento per la Pubblicità Online
Il
domain Name come Marchio di Impresa
IVA
Obbligatoria nella Home Page dei siti
Responsabilità
in sede Penale e Civile per i contenuti online
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Per alcune prime indicazioni bibliografiche sul tema del marchio v.
specialmente J.N.KAPFERER , Les marques, capital
de l'enterprise, Les Editions d'organisation, Paris, 1991, p. 380 ss
;
A. RENOLDI , La valutazione dei beni immateriali. Metodi e Soluzioni
, Egea, Milano, 1992 ;
W.REPENN , Umshreibung Gewerblicher Schutzrechte, Carl Heymanns Verlag
KG, Köln-Berlin-Bonn-München, 1994, pag. 266 ss. ;
***
P. Sammarco, Il regime giuridico dei “nomi a dominio”, Milano,
2002, p. 83. Il riferimento dell’autore
è al c.d. caso Miss Italia
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