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TORNA ALL' INDICE PROCEDURA CIVILE

Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

" Art. 183 c.p.c. "

PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI e TRATTAZIONE DELLA CAUSA


Quest'articolo è stato così sostituito dall' Art. 2, comma 3, lett. c ter), del D.L. 14 Marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, nella L. 14 Maggio 2005, n. 80, come modificato dall' Art. 1, lett. a),
della L. 28 Dicembre 2005, n. 263.
A norma dell' Art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall' Art. 1,
comma 6, della L. 28 Dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall' Art. 39 quater del
D.L. 30 Dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006 n. 51, questa
disposizione ha effetto a decorrere dal 1° Marzo 2006 e si applica ai procedimenti istaurati
successivamente a tale data.


E' utile per la ricerca dell'utente che venga riportato in questa sede
l'art. precedente;
"183 ( prima udienza di trattazione )"
Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente
le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la
conciliazione.
La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce
comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell' art. 116
( valutazione delle prove ).

Le parti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale
o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa.
La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei
fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi secondo comma
dell' Art. 116 ( valutazione delle prove )

Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari
i indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai
sensi dell' Art. 106 ( intervento su istanza di parte ) e 369, terzo comma
( chiamata di un terzo in causa ), se l'esigenza è sorta dalle difese del
convenuto.
Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni,
le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni
per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande
delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti
un successivo termine perentorio non superiore a 30 giorni per replicare
alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre
le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime.
Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui
all' Art. 184 cpc"


Dal Codice di Procedura Civile: Nuovo art. Introdotto :
Art. 183 cpc.

" All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione
il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando
occorre pronuncia i provvedimenti previsti dall' art. 102, secondo comma
( litisconsorzio necessario ), dall' Art. 164, secondo, terzo e quinto comma
( Nullità della citazione ), dall' Art. 167, secondo e terzo comma
( comparsa di risposta ), dall' Art 182 ( difetto di rappresentaza o di
autorizzazione ) e dall' Art. 291 primo comma ( contumacia del convenuto ).

Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa la
prima udienza di trattazione.

Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma
dell' Art. 185 cpc ( tentativo di conciliazione ).

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del
terzo comma, il giudice richiede alla parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene
opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo
ai sensi degli articoli 106 e 269 terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese
del convenuto. Le parti posso precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni già formulare.

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1 ) un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle
sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni già proposte ;
2 ) un termine di ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni
nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione
dei mezzi di prova e produzioni documentali ;
3 ) un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Salva applicazione dell' Art. 187, il giudice provvede sulle richieste
istruttorie fissando udienza di cui all' Art. 184 per l'assunzione dei mezzi di
prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza
emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro 30 giorni.

Nel caso in cui vengano disposti di ufficio mezzi di prova con ordinanza
di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine
perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di
prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonchè depositare
memorie di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato
dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso
disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti ;
all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni
di cui al terzo comma.

L'ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del concelliere
entro i 3 giorni successivi al deposito, anche a mezzo fax, nella sola ipotesi
in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonchè a mezzo posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informativi
e teletrasmetti. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo
utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara
di volere ricevere gli atti.

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