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Sentenza Corte di cassazione del 2 Settembre 2009 n. 19092
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Assegno
di Mantenimento non versato... Alla moglie
spetterebbe l'Assegno Sociale ::
SENTENZA
CASSAZIONE n. 6570/2010
"In Materia di Assegno di Mantenimento e Famiglia"
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CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA 6570/2010
Numero Sentenza 6570
Civile - Sez. Lavoro |
La Corte di Cassazione si è espressa in materia.
Spetta alla moglie, dopo la
separazione, l’assegno sociale nel
caso in cui il marito non avesse corrisposto alla moglie l’assegno
determinato dal giudice a titolo di mantenimento.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso introdotto dall’INPS che
sosteneva l’incompatibilità tra la prestazione previdenziale con
qualunque altro tipo di reddito.
La donna aveva fatto domanda all’INPS per l’assegno sociale
e l’ente l’aveva respinta sostenendo che qualunque altro tipo
di reddito è incompatibile con la prestazione previdenziale.
Il Giudice del lavoro adito ha ritenuto, invece, sussistente
il diritto della donna alla prestazione richiesta in quanto la
stessa non aveva mai percepito concretamente quanto a
lei spettante.
La pronuncia veniva confermata in appello.
La Suprema Corte ha dichiarato che avere in teoria diritto
al mantenimento, in realtà mai percepito, non esclude la
possibilità di ottenere l’assegno sociale allorquando vi è
anche la buona probabilità di non riceverlo mai per accertata
in capienza del coniuge obbligato.
Nella decisione si legge: “E’ lo stesso legislatore, che collegando
il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che,
agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta percezione
del reddito.
Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente
connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla
sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito
incompatibile intanto rileva in quanto sia stato
effettivamente acquisito al patrimonio dell’assistito”.
Fonte : " Iussit.eu
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Autore ; Dott.
Fabio Maggesi
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