| 
        | 
       
        
           
             
               
                :: 
                  TERRITORIALITA' PRESTAZIONI DI SERVIZIO : IVA e INTRASTAT 
               
             | 
           
         
         
           
            TERRITORIALITA' 
            PRESTAZIONI DI SERVIZIO - REGIME IVA  
            :: 
           
          
             
              |  
                 IVA 
                  Fonti: 
                  Schema di D. Lgs. approvato dal CdM il 12/11/2009 Direttiva 
                  12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE  
                  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 
                  7-sexies e 7-septies  
                  Agenzia delle entrate, circolare 31/12/2010, n. 58/E  
               | 
             
           
           
          
             
              
                
                
                 
                . . . . . .  
                NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA di I.V.A. 
                ed ELENCHI INTRASTAT 
                 
                Dal 18 gennaio 2010 sono entrate in vigore importanti 
                novità  
                in materia di:  
                - territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA  
                - presentazione dei modelli INTRASTAT.  
                 
                TERRITORIALITA' DELLE PRESTAZIONI DI 
                SERVIZI 
                 
                Le disposizioni del vecchio (fino 
                al 31/12/2009) articolo 7 del  
                DPR 633/1972 sono trasfuse, con effetto dal primo gennaio 
                 
                2010, negli articoli dal 7 fino al 7-septies dello stesso DPR. 
                 
                In particolare i “nuovi articoli 7” sono strutturati nel seguente 
                modo:  
                 
                - Art 7 fornisce alcune definizioni utili vale a dire: 
                 
                * Territorio dello Stato e Territorio della Comunità europea  
                * Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato  
                * Parte di un trasporto passeggeri effettuata all’interno  
                della Comunità, luogo di partenza di un trasporto passeggeri, 
                 
                luogo di arrivo di un trasporto passeggeri  
                * Trasporto intracomunitario di beni  
                * Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a 
                breve termine di mezzi di trasporto. 
                 
                - Art. 7-bis dispone sulla territorialità delle cessioni 
                di beni  
                - Art. 7-ter dispone sulla territorialità delle prestazioni 
                di servizi 
                (regola generale) 
                - Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune 
                particolari 
                prestazioni di servizi (deroghe alla regola generale)  
                - Art. 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni 
                 
                di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, 
                 
                ricreativi e simili (deroghe alla regola generale)  
                - Art. 7-sexies dispone sulla territorialità di talune 
                prestazioni 
                di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati)  
                - Art. 7-septies dispone sulla territorialità di talune 
                prestazioni 
                di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità 
                Sulla base del nuovo articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, 
                la regola generale afferma che le prestazioni di servizi  
                si considerano effettuate in Italia ai fini I.V.A. quando:  
                1) sono rese a committenti / soggetti passivi I.V.A. stabiliti 
                in Italia; 
                2) sono rese a committenti / soggetti privati da soggetti passivi 
                 
                stabiliti in Italia.  
                Le nuove norme, quindi, indicano come territorialmente rilevante 
                 
                ai fini IVA lo Stato del committente soggetto passivo IVA del 
                servizio. 
                Se i servizi sono resi a committenti non soggetti passivi ai fini 
                IVA  
                (“privati”), rimane in vigore la precedente regola generale per 
                cui  
                il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio 
                ha  
                stabilito la propria sede, con le precisazioni riportate nei paragrafi 
                 
                relativi ai servizi resi a soggetti privati e a soggetti privati 
                 
                residenti in paesi extra UE.  
                E’ consigliabile, pertanto, ottenere sempre dal cliente una specifica 
                dichiarazione circa il ruolo di soggetto passivo ai fini IVA assunto 
                nell’ambito della prestazione.  
                 
                Fonte ;[ Clicca 
                Qui ] | 
             
           
         
       |