| 
 
 
 
 |  | 
           
            |  
                :: 
                  LEGGE n. 69 del 2009 :: del 18 Giugno 2009 :: |  
             
              | LEGGE 
                  69 GIUGNO 2009"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
 la competitività nonché in materia di processo civile"
 |  
 
             
              | . 
                . . . . . pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 
                del 19 giugno 2009
 Supplemento ordinario n. 95
 
 
 CAPO I
 Innovazione
 Articolo 1 ( Banda Larga )
 
 CAPO II
 Semplificazioni
 Articolo 2 ( Società di 
                Consulenza Finanziaria )
 Articolo 3 ( Chiarezza dei Testi 
                Normativi )
 Articolo 4 ( Semplificazione 
                della Legislazione )
 Articolo 5 ( Modifica disciplina 
                regolamenti. Testi Unici Compilativi )
 Articolo 6 ( Misure per la semplificazione 
                della gestione amministrativa
 e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici 
                consolari )
 Articolo 7 ( Certezza dei tempi di conclusione del procedimento 
                )
 Articolo 8 ( Certezza dei tempi in caso di attività consultiva 
                e
 valutazioni tecniche )
 Articolo 9 ( Conferenza di servizi e silenzio assenso )
 Articolo 10 ( Tutela degli interessati nei procedimenti 
                amministrativi
 di competenza delle regioni e degli enti locali )
 Articolo 11 ( Delega al Governo in materia di nuovi servizi 
                erogati dalle
 farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché
 disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 
                abitanti )
 Articolo 12 ( Delega al Governo per l'adozione di decreti 
                legislativi
 integrativi e correttivi in materia ambientale )
 Articolo 13 ( Cooperazione allo sviluppo internazionale 
                )
 Articolo 14 ( Cooperazione allo sviluppo internazionale 
                )
 Articolo 15 ( Fondo nazionale di garanzia per i servizi 
                turistici )
 Articolo 16 ( Misure in tema di concorrenza e tutela degli 
                utenti nel
 settore postale )
 Articolo 17 ( Misure di semplificazione delle procedure 
                relative ai piccoli
 appalti pubblici )
 Articolo 18 ( Progetti di eccellenza per il rilancio della 
                competitività turistica italiana )
 Articolo 19 ( ENIT - Agenzia nazionale del turismo )
 
 CAPO III
 PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
 CAPO IV
 GIUSTIZIA
 
 CAPO III Bis
 DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
 Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione 
                delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione 
                monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale 
                competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, 
                deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 
                5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 
                163. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere 
                forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente 
                del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la 
                trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto 
                l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per 
                la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci 
                giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di 
                fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno 
                trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. 
                Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria 
                della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese 
                e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento 
                della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi 
                e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le 
                conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande 
                riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non 
                sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un 
                terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione 
                nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato 
                lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato 
                dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data 
                della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione 
                del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma 
                del quarto comma.
 Art. 702-ter. - (Procedimento). - Il giudice, se ritiene 
                di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che 
                la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, 
                il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. 
                Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene 
                che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non 
                sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza 
                di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni 
                del libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale 
                richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la 
                separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla 
                prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità 
                non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene 
                più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto 
                del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento 
                o al rigetto delle domande. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva 
                e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e 
                per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese 
                del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
 Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi 
                del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui 
                all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta 
                giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi 
                mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene 
                rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di 
                non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per 
                causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare 
                l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».
 
 CAPO V
 PRIVATIZZAZIONI
 
 CAPO 
                VI
 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
 
 
 Per il testo completo ci si riporta al sito ufficiale ;
 http://www.parlamento.it 
                ( Legge 18 Giugno 2009 n. 69 )
 
 |  |